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Associazione Culturale Ascoli Satriano
via M. Polo 7, 20094 Corsico (MI)
IBAN : IT47 N 01030 01640 000001528959
C.F.  97394560151


COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO


ART. 1

E’ costituita l’Associazione socio-culturale “ASCOLI SATRIANO” di seguito definita l’Associazione.

“L’Associazione” è disciplinata dal presente Statuto e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di promozione e di sviluppo dell’associazionismo. 

ART. 2

L’Associazione ha sede in via M. Polo, 7 -20094 Corsico (MI)

Con deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Associazione la sede può essere trasferita nel territorio dello stesso o di altro Comune e possono essere istituite, trasferite o soppresse altre sedi nel territorio della Repubblica Italiana.

ART. 3

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. Essa può essere sciolta per le seguenti cause:

-         Impossibilità di raggiungere gli scopi sociali;

-         Deliberazione dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.

-         Sopravvenuta mancanza di tutti gli Associati.

-         Altri motivi previsti dal Codice Civile o dalle leggi dello Stato vigenti in materia. 

ART. 4

L’Associazione si propone di tutelare, valorizzare, promuovere e far conoscere la cultura e le tradizioni di Ascoli Satriano, di rinsaldare i vincoli sociali e di solidarietà tra gli ascolani residenti al di fuori del comune di nascita, di mantenere vivo e saldo il vincolo tra questi e la città di Ascoli Satriano e di perseguire, in linea generale l’elevazione culturale e sociale dei propri associati nonché la formazione di una salda coscienza civile.

Per il raggiungimento dei suddetti scopi l’associazione potrà:

-     promuovere o curare direttamente attività culturali, sportive, turistiche, teatrali, musicali;

-     organizzare convegni, conferenze e mostre;

-    istituire riconoscimenti e premi per cittadini ascolani che si distinguono nel campo della cultura, della politica, dello sport, dello spettacolo, dell’imprenditoria, delle arti e delle professioni;

-    promuovere e favorire la cooperazione con altre associazioni, circoli, enti o federazioni per il raggiungimento degli scopi sociali;

-     svolgere ogni altra attività comunque finalizzata al perseguimento dello scopo sociale, e a tutelare i diritti dei propri associati in ogni opportuna sede. 

ASSOCIATI


ART. 5

L’Associazione è composta da:

-         Soci Fondatori;

-         Soci ordinari;

-         Soci benemeriti e onorari

-         Soci simpatizzanti e sostenitori

I soci fondatori sono coloro che hanno costituito l’Associazione.

I soci ordinari sono coloro di indubbia origine ascolana nonché i loro parenti in linea retta fino al primo grado.

I soci benemeriti sono quelli che contribuiscono in maniera significativa all’attività dell’Associazione.

I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo per speciali motivazioni di ordine morale, culturale, politico, professionale, che apportano prestigio all’associazione e ne favoriscono lo sviluppo. Possono anche non avere origini ascolane.

I soci simpatizzanti e sostenitori sono quelli che non avendo origini ascolane contribuiscono con sostegni finanziari, elargizioni e contributi allo sviluppo dell’Associazione.

Le quote minime di adesione per ogni categoria di soci sono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo.

DIRITTI E DOVERI


ART. 6

 

Tutti i soci hanno il dovere di diffondere il buon nome dell’Associazione, hanno il diritto di frequentare i locali sociali e godono delle agevolazioni che l’Associazione può offrire.

Tutti i soci maggiorenni hanno uguale diritto di voto, in particolare per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e possono eleggere ed essere eletti negli organi direttivi dell’Associazione.

Sono escluse le adesioni temporanee.

Tutti i soci hanno diritto di consultare i libri sociali, di ricevere o di consultare il rendiconto presso la sede sociale per un congruo periodo di tempo precedente l’Assemblea chiamata ad approvarlo.

AMMISSIONE


ART. 7

Per ottenere l’ammissione a socio ogni aspirante dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo, sottoscrivendo la scheda di adesione, che dovrà essere controfirmata da almeno un socio.

La sottoscrizione della scheda di adesione comporta la presa visione e la totale accettazione del presente Statuto.

REVOCA DELLA QUALIFICA DI SOCIO


ART. 8

La qualifica di socio si perde:

-     per dimissioni;

-     per morosità (qualora il socio non abbia provveduto al pagamento della quota annuale scaduta alla data dell’Assemblea Ordinaria);

-     per radiazione disposta dal Consiglio Direttivo per gravi inosservanze delle norme del presente Statuto o per condanne passate in giudicato per reati contro la persona o contro il patrimonio;

Il socio escluso per morosità o per radiazione ha diritto di ricevere comunicazione scritta, contenente le motivazioni, a mezzo di lettera raccomandata, entro un mese dalla delibera del Consiglio Direttivo ed ha diritto di ricorrere con istanza scritta al Collegio dei Probiviri entro un mese dal ricevimento della comunicazione. 

CAPITALE SOCIALE E GESTIONE ECONOMICA


ART. 9

Il capitale sociale è variabile ed è costituito da un numero illimitato di quote associative.

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

-         quote sociali;

-         attività economiche occasionali relative alle finalità dell’Associazione;

-         proventi derivanti da manifestazioni o da partecipazioni ad esse;

-         sovvenzioni o sponsorizzazioni erogate a favore dell’Associazione.

Il patrimonio sociale potrà essere costituito da:

-         fondi di riserva costituiti con eccedenza di bilancio;

-         elargizioni, lasciti e donazioni;

-         materiale ed attrezzature sociali e beni mobili in genere;

-         tutti gli altri beni immobili di proprietà dell’Associazione.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il patrimonio dell’Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 numero 662. 

ART. 10

L’anno sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico comprende l’esercizio sociale di ciascun anno e deve essere presentato all’Assemblea dei soci entro il 30 aprile successivo.

ART. 11

Il residuo attivo risultante dal rendiconto economico, cioè quanto rimane dopo la deduzione di qualsiasi spesa ed impegno, sarà ripartito come segue:

-         non meno del 20% (venti per cento) alla riserva legale;

-         la differenza per il perseguimento dei fini sociali;

ORGANI SOCIALI E ASSEMBLEE

ART. 12

Gli organi dell’Associazione sono costituiti da:

a)      Assemblea dei soci;

b)      Consiglio Direttivo;

c)      Comitato Esecutivo;

d)      Collegio dei Revisori;

e)      Collegio dei Probiviri.

Le Assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie e la loro convocazione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea ordinaria delibera:

-    sulla relazione morale del Consiglio Direttivo;

-    sul rendiconto economico annuale;

-    sul conto revisionale annuale;

-    sulla nomina delle cariche sociali;

-    su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza al presente Statuto e sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale; in ogni caso deve approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario che sarà predisposto dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea inoltre si riunisce quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno due terzi dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L’Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare:

-         le modifiche al presente Statuto;

-         lo scioglimento dell’Associazione.

ART. 13

La convocazione dell’Assemblea viene fatta durante raccomandata da spedire ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza o con qualsiasi altro mezzo in grado di raggiungere tutti i soci accusandone ricevuta. L’avviso deve contenere almeno gli oggetti da trattare, l’indicazione del luogo dell’adunanza e quella della data e dell’ora della prima e della seconda convocazione.

La seconda convocazione deve essere fissata almeno un’ora dopo quella fissata per la prima.

In mancanza dell’adempimento di tali formalità l’Assemblea si reputa valida quando siano presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i Revisori dei Conti effettivi dell’Associazione.

ART. 14

Potranno prendere parte all’Assemblea ordinaria e a quella straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

Ogni socio può farsi rappresentare all’Assemblea da un altro socio avente diritto di voto, mediante delega scritta.

Ogni socio delegato non può rappresentare più di tre altri soci.

ART. 15

Le assemblee sono presiedute dal presidente dell’Associazione.

Segretario dell’Assemblea sarà il Segretario dell’Associazione in carica od altro socio da designarsi.

Quando si debba procedere a votazione il Presidente nomina due scrutatori scelti tra i soci presenti e non facenti parte del Consiglio Direttivo che costituiranno il seggio di votazione insieme al Presidente e al Segretario.

Per ogni Assemblea verrà redatto il verbale, che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 16

L’Assemblea in prima convocazione delibera con voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualunque sia il loro numero.

Le delibere prese dall’Assemblea sono vincolanti anche per gli assenti o dissenzienti.

Per la votazione si procederà normalmente col sistema dell’alzata e seduta o per divisione.

Per l’elezione delle cariche sociali si procederà normalmente a scrutinio segreto, salvo che l’Assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione. 

CONSIGLIO DIRETTIVO E COMITATO ESECUTIVO


ART. 17

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di tre a un massimo di quindici soci eletti dall’Assemblea in regola con il versamento della quota sociale.

Rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile.

La cessazione o la sostituzione degli amministratori è regolata dagli articoli 2385 e 2386 del Codice Civile.

In caso di dimissioni, revoca o decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione mediante cooptazione da ratificare nella prima Assemblea successiva alla sua nomina.

ART. 18

Le cariche di Presidente, di Vice Presidente, di Segretario e di Tesoriere, vengono assegnate dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Nella stessa riunione viene deliberata l’eventuale costituzione di un Comitato Esecutivo e dei suoi membri.

ART. 19

Le riunioni possono venire indette dal Presidente in qualsiasi momento e possono essere richieste da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione avrà luogo mediante invito trasmesso al domicilio dei consiglieri e del Collegio dei Revisori, non meno di tre giorni prima di quello fissato per l’adunanza per mezzo di lettera, telegramma, o fax, salvo i casi di urgenza in cui basterà il preavviso di un giorno anche a mezzo telefonico. Il Consiglio Direttivo si reputa validamente costituito, anche in difetto di formale convocazione, ove siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i Revisori dei Conti.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati Revisori dei Conti, amministratori oppure parenti e affini di primo grado di questi ultimi.

ART. 20

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione.

Spetta pertanto fra l’altro, a titolo di esemplificazione:

-     costituire le commissioni interne di lavoro;

-     esaminare le domande di ammissione;

-     accettare eventuali dimissioni;

-     adottare provvedimenti disciplinari a carico dei soci;

-     compilare il rendiconto economico e il conto previsionale annuale da sottoporre all’Assemblea dei soci;

-     stabilire le attribuzioni e i compiti di ogni componente del Consiglio Direttivo;

-     convocare le assemblee ordinarie e straordinarie;

-     emanare i regolamenti per il buon funzionamento della sede sociale;

-     provvedere alla gestione dei servizi interni;

-    decidere di tutte le questioni che interessano il sodalizio ed i soci che non siano di competenza dell’Assemblea o del Collegio dei Probiviri.

Nessun componente del Consiglio Direttivo o socio può prendere impegni o trattare per conto dell’Associazione senza preciso e specifico mandato del Consiglio Direttivo.

Ogni componente del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive sia assente dalle riunioni senza giustificato motivo si intende decaduto dalla carica.

Il consigliere dimissionario o decaduto verrà sostituito da chi, nell’ultima Assemblea ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti.

ART. 21

Il Presidente dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante. In caso di sua assenza le mansioni vengono svolte dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo potrà delegare parte dei suoi poteri a qualunque membro del Consiglio stesso. 

ART. 22

Il Segretario cura il disbrigo della corrispondenza e l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e/o del Comitato esecutivo; redige i verbali delle riunioni e sovrintende alla tenuta dei libri dell’Associazione.

Il Tesoriere è responsabile dell’amministrazione, della riscossione dei contributi associativi e della tenuta della contabilità; provvede alla tenuta dei conti correnti dell’Associazione e al pagamento delle spese correnti su mandato del Presidente o del Vice Presidente.

Le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere cumulate nella stessa persona.

ART. 23

 Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo fanno parte di diritto di tale comitato.

Il Comitato Esecutivo opera con le stesse regole previste per il Consiglio Direttivo.

Alle adunanze del Comitato Esecutivo può assistere il Collegio dei Revisori dei Conti e le riunioni e le relative deliberazioni sono verbalizzate nel libro delle adunanze e deliberazioni del Comitato Esecutivo.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI


ART. 24

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea anche tra i non soci.

Il Presidente del Collegio è nominato dai membri effettivi.

I Revisori dei Conti durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei revisori dei conti controlla la regolare tenuta della contabilità e dei libri dell’Associazione, vigila sull’osservanza delle leggi civilistiche e fiscali e sul rispetto del presente Statuto ed assolve a tutti gli altri doveri prescritti  negli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.

Rilevando irregolarità amministrative deve comunicarle al Presidente e qualora queste persistessero deve richiedere la convocazione dell’Assemblea straordinaria per prendere i necessari provvedimenti.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 25

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri di cui uno nominato dall’Assemblea, uno dal Consiglio Direttivo ed il terzo d’intesa tra i primi due.

Esso dura in carica cinque anni, è rieleggibile ed elegge un suo Presidente che provvede alla convocazione del Collegio quando occorra e quando gliene venga fatta richiesta.

Le decisioni del Collegio sono valide solo se prese alla presenza di tutti i membri, sentite le parti in contesa; devono essere motivate e risultare da apposito verbale.

ART. 26

Il Collegio dei Probiviri delibera quale arbitro rituale secondo le norme del Codice Civile sull’arbitrato, si pronuncia secondo equità ed a maggioranza, previo tentativo di conciliazione, su ogni controversia che possa insorgere fra gli iscritti, relativamente all’attività sociale.

DISPOSIZIONI GENERALI

 
ART. 27

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.


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